leggi

 

 

                                   [Homepage]      [associazione]      [attività]     [bacheca]    [giornalino.]      [archivio]     [links]     [credits]

 

 


 

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali


 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Soci volontari
Art. 3 - Obblighi e divieti
Art. 4 - Persone svantaggiate
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6- Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
Art. 7 - Regime tributario
Art. 8 - Consorzi
Art. 9 - Normativa regionale
Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza
Art. 11 - Partecipazioni delle persone giuridiche
Art. 12 - Disciplina transitoria

Note alla Legge


Art. 1 - Definizione

  1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
    b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

  3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".


Art. 2 - Soci volontari

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

  1. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

  2. Ai volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

  3. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

  4. Nella gestione dei servivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.


Art. 3 - Obblighi e divieti

  1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative al requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, ratificato. con modificazioni. dalla legge 2 aprile 1951, n. 307. e successive modificazioni.

  2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

  3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre !947. n. 1577 debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
    Note all'art. 3

 


Art. 4 - Persone svantaggiate

  1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)l si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici. psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663. Si considerano inoltre persone svantaggiate soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n· 1577, e successive modificazioni.

  2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla. riservatezza.

  3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
    Note all'art. 4


Art. 5 - Convenzioni

  1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività. di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

  2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.


Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

  1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso. alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

    2. all'articolo 11, è aggiunto. in fine, il seguente comma:
      "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

    3. al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";

    4. all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista. le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".


Note all'art. 6


Art. 7 - Regime tributario

  1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

  2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività. sociale.

  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 2 aggiunto il seguente numero:
    "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".
    Note all'art. 7


Art. 8 - Consorzi

  1. Le disposizioni di cui alle presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.


Art. 9 - Normativa regionale

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

  2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

  3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.


Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

  1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
    Note all'art. 10

 


Art. 11 - Partecipazioni delle persone giuridiche

  1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.


Art. 12 - Disciplina transitoria

  1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

  2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma. del codice civile. essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
    Note all'art. 12


La presente legge. munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma. addì 8 novembre 1991
Cossiga, Presidente della Repubblica
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il guardasigilli Martelli


Nascono i titoli di "solidarietà"
per finanziare residenze per anziani

Bond "etici" per sostenere il lavoro sociale di una onlus da mezzo secolo impegnata nell'accoglienza agli anziani e per investire nella propria vecchiaia. La nuova formula nasce a Nordest, dall'accordo tra la prima banca del Nordest, il Banco Ambrosiano Veneto e l'Oic (Opera Immacolata Concezione), la fondazione padovana che attualmente ospita 1920 anziani in otto sedi nel Veneto e rappresenta la prima realtà del privato-sociale nell'offerta di servizi residenziali per la terza età .

Il nuovo prestito obbligazionario viene presentato sabato 28 ottobre a Torri di Quartesolo, nel convegno "Sviluppo economico, scelte di solidarietà, crescita della società civile", promosso dal Banco Ambrosiano Veneto in collaborazione con la federazione degli industriali veneti e l'Unione cattolica imprenditori e dirigenti d'azienda. Intervengono Giovanni Bazoli, presidente di Banca Intesa, e Giancarlo Galan, presidente della regione Veneto.

L'Oic è un colosso nel Veneto tra le case di riposo. Le sue sedi offrono non solo posti letto, ma anche miniappartamenti e appartamenti protetti, soluzioni residenziali di tipo alberghiero per auto-sufficienti, centri di rieducazione e recupero per anziani parzialmente non-autosufficienti, strutture dotate di ogni confort per i non autosufficienti. Conta 970 operatori: Lo stato patrimoniale 1998 si è chiuso con un attivo di 116 miliardi.

Il Banco Ambrosiano Veneto emette un prestito obbligazionario del valore di 5 miliardi di lire, sottoscrivibile in quote da 2 milioni ciascuna, a cedola annuale, a un tasso di interesse del 2,5%. Il prestito finanzierà un mutuo all'Oic, al tasso del 2,5% che la fondazione utilizzerà per ristrutturare la propria casa di Thiene. Ai sottoscrittori del prestito per quote pari o superiori ai 100 milioni l'Oic garantisce un posto nelle proprie strutture, quando lo richiederanno.

(26 ottobre 2000)

Circolare delle Finanze con le risposte ai quesiti sull'attuazione del decreto legislativo 460/97 dopo le modifiche

ONLUS, IRPEG LEGGERA PER L'INTERO 1998

Pubblichiamo la circolare del ministero delle Finanze 22/E del 22 gennaio 1999 sul "Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quesiti". Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti di interesse generale concernenti l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.

1) Comunicazione alla direzione regionale delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

D. A quali conseguenze vanno incontro le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio 1998 la comunicazione prevista dall'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997?

R. Come precisato con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 - paragrafo 2.3 - la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 differisce la decorrenza del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, del quale sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto. l'agevolazione spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d'imposta (imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si renderanno applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata. È appena il caso di precisare che resta ferma l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in base alla quale il regime agevolativo a favore delle Onlus si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

2) Adeguamento degli statuti delle Onlus e degli enti non commerciali di tipo associativo

D. È indispensabile modificare lo statuto al solo fine di inserire nella denominazione dell'ente la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus"?

R. È indispensabile modificare lo statuto anche al solo fine di inserire nella denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferma restando la deroga prevista dal comma 7 dello stesso articolo 10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte degli enti non commerciali di tipo associativo entro i termini prescritti: 18 o 31 dicembre 1998?

R. Il termine del 18 dicembre 1998 è stato fissato per l'adeguamento degli statuti delle associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e dì formazione extrascolastica della persona già costituite prima del 1 gennaio 1998, che si avvalgono, per il 1998, del regime agevolativo recato dai commi 3. 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell'articolo 4 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato fissato per l'adeguamento degli statuti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria già costituite ala data del 1 gennaio 1998 che si avvalgono, per il medesimo periodo del menzionato regime agevolativo. Non sono tenuti ad adeguare gli statuti gli enti associativi che si avvalgono soltanto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 111 del Tuir. L'adeguamento degli statuti entro gli anzidetti termini 18 e 31 dicembre 1998 rende applicabili i menzionati regimi agevolativi, previsti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, per l'intero periodo d'imposta 1998. Si precisa che l'adeguamento degli statuti effettuato oltre il predetto termine del 18 dicembre 1998, ma entro quello di chiusura del periodo d'imposta in corso alla medesima data, comporterà l'applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 111, commi 3 e seguenti del Tuir, fin dall'inizio del periodo d'imposta stesso, mentre per l'imposta sul valore aggiunto il regime agevolativo si renderà applicabile a partire dalle operazioni effettuate dalla data in cui l'adeguamento viene eseguito. In conformità all'anzidetto criterio interpretativo, resta ferma, per gli enti associativi che non abbiano provveduto ad adeguare gli statuti nel corso del 1998, la possibilità di adeguare gli stessi anche nei periodi d'imposta successivi, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui ai commi 4-bis 4-ter e 4-quater dell'articolo 111 del Tuir per l'intero periodo d'imposta in corso alla data di adeguamento dello statuto, nonché del regime agevolativo previsto ai fini dell'Iva ai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell'articolo 4 del Dpr n. 633 del 1972, per le operazioni effettuate dalla data dell'adeguamento dello statuto stesso.

3) Erogazioni liberali in natura

D. Qual è la corretta interpretazione delle disposizione recata dall'articolo 65, comma 2, lettera c-septies del Tuir - introdotta dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - secondo la quale sono deducibili dal reddito d'impresa le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore di Onlus?

R. Le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, possono essere dedotte dal reddito di impresa, come stabilito dall'articolo 65, comma 2, lettera c-septies del Tuir, nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle imprese di "prestare" propri dipendenti alle Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese, innovando al principio di inerenza dei costi e delle spese all'attività da cui derivano ricavi o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all'articolo 75, comma 5, del Tuir n. 917 del 1986. Alla luce di quanto precede, si fa presente che non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le anzidette spese dal reddito d'impresa; in tal senso deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3. della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.

4) Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo a favore delle Onlus

D. Le ex Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) privatizzate possono essere considerate Onlus e a quali condizioni?

R. Le ex Ipab privatizzate possono essere considerate Onlus nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

D.Un'associazione costituita da persone in pensione che effettuano attività di volantinaggio, pulizia di cantine e solai eccetera, può ricondursi tra le Onlus, considerato che il ricavato di tali attività viene devoluto interamente a Paesi del terzo mondo?

R. L'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, elenca tassativamente i settori di attività in cui possono operare le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'associazione istante non svolge la propria attività in alcuno degli anzidetti settori e, pertanto, non può ricondursi tra le Onlus, ancorché destini gli utili a scopi umanitari.

D. Un'organizzazione di volontariato può continuare a essere considerata "Onlus di diritto" ancorché venga cancellata dai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, a causa dell'estensione della propria attività a livello nazionale?

R. L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua tassativamente gli enti considerati in ogni caso Onlus. In particolare relativamente agli organismi di volontariato, sono considerati in "ogni caso" Onlus, quelli iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Pertanto, a seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le organizzazioni di volontariato non possono più annoverarsi tra le cosiddette "Onlus di diritto" e conseguentemente le stesse, per fruire del regime agevolativo previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare lo statuto e ad effettuare la comunicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997.

D. Gli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate, le Associazioni e Società cooperative di carattere privato che svolgono attività nel campo dell'istruzione 'istruzione, possono essere considerati Onlus?

R. Come già precisato nelle circolari n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del 26 giugno 1998, l'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca tra le attività che possono essere svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale quelle nei settori dell'istruzione e della formazione. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette attività svolte nei settori dell'istruzione e della formazione devono essere dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti -umanitari. Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato nella citata circolare n. l68/E del 26 giugno 1998, che situazioni di svantaggio possono riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossico-dipendenti; alcolisti, indigenti: anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico: minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza: profughi: immigrati non abbienti. Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto che possono essere considerate Onlus esclusivamente quelle scuole che svolgono la loro attività di istruzione e di formazione nei confronti di persone svantaggiate e che abbiano chiesto l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del menzionato decreto legislativo n. 460 del 1997.

D. Gli enti ecclesiastici, di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 debbono intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti dagli articoli 16, 17 e 18 del citato decreto legislativo?

R. Come già precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno la facoltà di configurarsi come Onlus solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a> del decreto legislativo n. 460. Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus dagli arti coli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lettera a). dell'articolo 10 menzionato a condizione che per tali attività:

a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo in argomento;

b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10, nonché l'onere della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo.

D. Possono le pro-loco usufruire del regime agevolativo previsto a favore delle Onlus?

R. I settori di attività in cui le Onlus possono operare sono tassativamente elencati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Pertanto le pro-loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti settori, non possono qualificarsi come Onlus.

5) Condizioni per fruire del regime agevolativo a favore delle Onlus

D. È previsto, per le Onlus, un numero minimo di associati o partecipanti?

R. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non pone tra le condizioni per la riconducibilità tra le Onlus l'esistenza di un numero minimo di associati o partecipanti.

D. È possibile per le "onlus di diritto" ottenere, su richiesta, un provvedimento della direzione regionale delle Entrate competente che attesti la loro posizione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale?

R. L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, attribuisce automaticamente la qualifica di Onlus ad alcuni enti che non sono tenuti ad adeguare i propri statuti, né a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 menzionato. Detti enti sono: gli organismi di volontariato che risultino iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; le organizzazioni non governative che siano state riconosciute idonee dal ministero degli Affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; le cooperative sociali che risultino iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Pertanto, non vi è necessità che la direzione regionale delle Entrate rilasci attestazioni al riguardo.

COLPO DI FRENO SULLE AGEVOLAZIONI IVA

Il Ministero delle Finanze, con la circolare 22/E interviene nuovamente sulle disposizioni contenute nel Dlgs 460/97 riguardanti il riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L'amministrazione finanziaria fornisce così alcuni chiarimenti ai numerosi interrogativi che a dispetto delle circolari esplicative sullo stesso argomento già emanate (l24/E del 12 maggio 1998 e 168/E del 26 giugno 1998), permangono in merito all'ambito applicativo della disciplina. Tra le risposte fornite da ministero di rilievo il chiarimento sulla decorrenza dei regimi agevolavi previsti per le Onlus e per gli enti associativi di cui all'articolo 111 del Tuir. Viene infatti precisato che, per i tributi a rilevanza istantanea, compresa l'imposta sul valore aggiunto, le agevolazioni decorrono: · per le Onlus dalla data di invio della comunicazione prevista dall'articolo 11 del Dlgs 460/97; · per gli enti associativi dalla data di effettuazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 5. Ai fini delle imposte sui redditi il regime agevolativo potrà estendersi a tutto il periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione e le modifiche sono state attuate. Un ulteriore chiarimento viene fornito in merito ai dipendenti utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus. La circolare ribadisce la deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, ma esclude la possibilità di ulteriori deduzioni a differenza di quanto era stato indicato dalla circolare 168/E, secondo la quale rimanevano applicabili le deduzioni previste dall'articolo 62, comma 1 del Tuir. Tra gli altri chiarimenti contenuti nella circolare segnaliamo l'esclusione dalla qualifica di Onlus per le associazioni pro-loco e per gli enti che svolgono attività di istruzione e formazione nei confronti di persone non svantaggiate. Infine viene ribadito l'obbligo di introduzione nello statuto della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo Onlus per tutti gli enti diversi da quelli riconosciuti dalle confessioni religiose e dagli enti che sono qualificabili quali "Onlus di diritto".

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 28 maggio 1997

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.


Premessa
Art. 1
Art. 2


Premessa

Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

Decreta:


Art. 1.

All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1034.                 Croce verde volontari del soccorso di Serramanna con sede in Serramanna (Cagliari);

1035.                 Associazione volontariato Euro 2001 senza confini, con sede in san Gavino Monreale (Cagliari);

1036.                 Fraternità di Misericordia di Sinnai, con sede in Sinnai (Cagliari);

1037.                 Croce azzurra associazione volontari, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari);

1038.                 Volontari soccorso di pubblica assistenza sez. AVIS - Aido comune di Monte San Pietrangeli, con sede in Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno);

1039.                 Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia, con sede in Este (Padova);

1040.                 Confraternita di misericordia di Neviano, con sede in Neviano (Lecce);

1041.                 Confraternita di misericordia di Lizzano, con sede in Lizzano (Taranto);

1042.                 Associazione volontari autoambulanza Vallebelbo, con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo);

1043.                 P.A. volontari Tonco-Frinco, con sede in Tonco (Asti);

1044.                 Rovato soccorso, con sede in Rovato (Brescia);

1045.                 Associazione volontari Lanusei, con sede in Lanusei (Nuoro).


Art. 2.

Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da "Moniga soccorso", con sede in Moniga del Garda (Brescia), inserito al n. 977 nel decreto 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1995, a "Valtenesi soccorso", con sede in Padenghe sul Garda (Brescia);

da "Gruppo volontari del soccorso Aido Chiari", con sede in Chiari (Brescia), inserito al n. 731 nel decreto 15 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1989, a "Gruppo volontari del soccorso Chiari", con sede in Chiari (Brescia);

da "Volontari del soccorso Santa Maria degli Angeli", con sede in Flumini di Quartu S. Elena (Cagliari), inserita al n. 799 nel decreto 1° luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, a "Volontari del soccorso Croce d'Oro di Cagliari", con sede in Cagliari;

da "Croce verde Trezzano", con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), inserita al n. 847 nel decreto 10 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1° luglio 1992, a "Pubblica assistenza croce verde Trezzano", con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano).


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1997

Il direttore generale: Del Giudice

MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 21 novembre 1991

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni


Premessa
Art. 1 - Destinazione delle somme
Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione
Art. 3 - Centri di servizio
Art. 4 - Compiti dei centri di servizio
Art. 5 - Funzionamento dei centri di servizio
Art. 6 - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
Art. 7 - Disposizioni transitorie


Il Ministro del tesoro
di concerto con
il Ministro per gli affari sociali

 

 

Decreta:

 


Art. 1 - Destinazione delle somme

  1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislative n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:
  2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente e effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislative n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tall bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successive art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le o accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.
  3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente e trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione

  1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tall somme costituiscono patrimonio separate avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.
  2. Ogni fondo speciale e amministrato da un comitato di gestione composto: dal presidente della giunta regionale, ovvero da un sue delegate; da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale; da un membro nominate dal Ministro per gli affari sociali; da sette membri nominati dagli enti e dalla casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successive comma 5; da un membro nominate dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successive comma 6. I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
  3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel sue seno il presidente.
  4. Il comitato di gestione:
    1. riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successive art. 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;
    2. istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M....." e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati singoli regolamenti che li disciplinano;
    3. nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successive art. 3,
    4. ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
    5. riceve i rendiconti di cui al successive art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.
  5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel case residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta.
    Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
  6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'associazione privilegia. anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro al sensi del comma precedente.

Art. 3 - Centri di servizio

  1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma i. del presente decreto e le federazioni del volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.
  2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivate parere, al comitato di gestione.
  3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1. lettera b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:
  4. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera h), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti al sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. 1 centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4 - Compiti dei centri di servizio

  1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

Art. 5 - Funzionamento dei centri di servizio

  1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.
  2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi.
    Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

  1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigere del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
  2. La prima segnalazione di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto, è effettuata, fine a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.
  3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, e effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 1991

Il Ministro del tesoro Carli
Il Ministro per gli affari sociali Jervolino Russo

Novità fiscali

Le regole fiscali che disciplineranno gli enti no-profit


Il Governo dovrà emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge collegata alla finanziaria, uno o più decreti legislativi per riordinare la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell’autonomia impositiva degli enti locali.


Enti non commerciali
Organizzazioni di utilità sociale
Organizzazioni di volontariato


Enti non commerciali

Nella definizione di ente non commerciale sarà dato rilievo ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata.

Contributi
I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche d enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento condizionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali, saranno esclusi dall’imposizione fiscale.

Cessione di beni e prestazioni di servizi
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi agli associati saranno escluse dall’imposizione, per gli enti di tipo associativo, che dovranno essere individuati con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive.

Raccolte di fondi
Escluse da ogni imposta saranno anche le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Regimi tributari
Saranno previsti regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA nei confronti degli enti che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l’adozione di coefficienti o di imposte sostitutive.

Contabilità e bilancio
Per contrastare abusi ed elusioni saranno imposti obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall’ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi.
Il bilancio o il rendiconto potranno essere soggetti a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell’ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi.

Beni patrimoniali
Saranno introdotte agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali.

Spettacoli
Un regime agevolato, semplificato e forfettario sarà previsto per i diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radio diffusione di opere e all’imposta sugli spettacoli.


Organizzazioni di utilità sociale

Il governo dovrà, inoltre emanare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi, per disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciale esistenti.
Continueranno, tuttavia, a trovare applicazione le disposizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), alle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991) e alle organizzazioni non governative (legge n.49 del 1987).
Saranno determinati i presupposti e i requisiti qualificanti, ai fini tributari, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Esclusione
Sono esclusi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Attività agevolate
Saranno individuate le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifichi un regime fiscale agevolato. Per questi enti si applica il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili.

Qualificazione automatica
Saranno considerati di utilità sociale, in modo automatico, gli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, le organizzazioni non governative riconosciute idonee (legge n. 49 del 1987) e le cooperative sociali e ad essi si applicherà una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, o differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, ragione del valore sociale degli stessi.

Disposizioni statutarie
Per l’applicazione del regime agevolato saranno necessarie opportune disposizioni statutarie dirette a garantire l’osservanza di principi di trasparenza e di democraticità con possibili deroghe, in relazione alla particolare natura di alcuni enti.

Misure antielusione
Saranno adottate misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi con specifiche sanzioni tributarie.

Erogazioni liberali
Sarà rivista la disciplina della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di enti a regime equiparato.

Produzione o scambio di beni
Saranno introdotti regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall’attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi.

Agevolazioni tributarie
Potranno essere previste anche agevolazioni ai fini di altri tributi.

Organismo di controllo
Entro il 31 dicembre 1997 dovrà essere istituito un organismo di controllo che opererà sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Finanze e dovrà garantire, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l’uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull’ambito di operatività rilevante per gli enti. L’organismo di controllo dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale. Allo stesso spetterà il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l’impiego dei mezzi di comunicazione.

(legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3, commi da 186 a 193, G.U. 28 dicembre 1996, n. 303 suppl. ord. n. 233)


Organizzazioni di volontariato

Beni gratuiti per l'esercizio dell'attività di protezione civile
I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, compresi quelli del Ministero della Difesa, divenuti obsoleti o non utilizzabili (e non soltanto quelli divenuti inservibili), possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile.

(D.L. 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, art. 7, comma 2/bis, G.U. 12 novembre 1996, n. 265, G.U. 9 gennaio