|
LEGGE 11 agosto
1991, n. 266
Legge-quadro sul
volontariato
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'associazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per
il loro funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della
propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786
del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio di inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi,
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, e indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.
Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei
requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da
parte delle organizzazioni scritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di 30
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio, entro 30 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
erogatori.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni le province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e
della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo delle loro qualità nonché le modalità
di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non
si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di
eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis
è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a
favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché
le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri.
A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni, per
un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il
limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino a un massimo di
lire 100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività,
decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 598,
del come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/82, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle provincie autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le provincie autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di proprietà nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in
relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all’articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle provincie autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art.11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale
del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
all'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i
gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il
volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui
alla lettera d) del comma 1.
Art.13
Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle
attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui
alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa
di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2
dell’articolo 8 sono valutatate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante l’utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo
utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato”.
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota
non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dall'accantonamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle
organizzazione di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenere a qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazione di ristrutturamento di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di
cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967,
e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale.
Art. 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad
emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data dalla sua stessa entrata
in vigore.
Art. 17
Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di
orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, infine,
il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri
per consentire ai lavoratori che prestino nell'ambito del comune di
abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in
materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari
di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell’amministrazione di appartenenza."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
|