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CROCE VERDE P.A. LUCCA
SOCREM-LIVORNO
STATUTO CREMAZIONE E REGOLAMENTO
COSTITUZIONE E FINALITA’
Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale, e può partecipare al Coordinamento Regionale.
Art.
2
L’Associazione non ha fini di lucro ed è un’organizzazione pluralista di
utilità sociale ai sensi della Legge n. 460 del 1997, Art. 10, Comma 1 sub A nn.
8, 11, 4, 6 sub A cpv;
L’Associazione
non distribuisce, neanche in modo indiretto sotto forma di prestazione di
servizi gratuiti o scontati ai propri soci (se non di modico valore), utili o
avanzati di gestione, che sono unicamente destinati alla realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o integrative,
queste ultime non prevalenti nella misura di cui all’Art. 10 Comma 5, cpv
della Legge 460/97 e con gestione e contabilità separate.
Art.
3 Nell’ambito
del fine fondamentale della tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente nonché della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale, l’Associazione ha per scopo:
a)
la cremazione delle salme;
b)
favorire le ricerche di mezzi tecnici per rendere sempre più innocui i
resti mortali;
c)
contribuire, anche economicamente, alla ricerca scientifica per la
salvaguardia dell’ambiente;
d)
far conoscere il rito della cremazione;
e)
coinvolgere per questi scopi gli Enti e le Istituzioni pubblici e
privati;
f)
favorire, con tutti i mezzi di cui l’Associazione dispone, la creazione
di altre Associazioni similari;
g)
promuovere, presso la Pubblica Amministrazione, riforme e leggi atte a
favorire il diffondersi della cremazione.
Art.
4 Il
Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dalle rendite accumulate;
b)
dai beni mobili e immobili di proprietà;
c)
dalle donazioni, contributi ed apporti economici elargiti a favore
dell’Associazione;
I
proventi dell’Associazione sono costituiti:
d)
dalle quote di iscrizione versate dai soci;
e)
dai corrispettivi versati dai Comuni convenzionati che si avvalgono, a
prezzo di costo, del servizio di cremazione presso i forni crematori che
l’Associazione gestisce;
f)
delle somme corrisposte dai Comuni non convenzionati;
g)
da qualunque altro introito percepito in attuazione delle finalità
istituzionali.
Art.
5 I
proventi e il patrimonio sociale devono essere utilizzati per raggiungere gli
scopi per i quali l’Associazione si è costituita. Essa, su delibera del
Consiglio d’Amministrazione, potrà compiere elargizioni a favore di altre
Onlus.
Art.
6 Possono
far parte dell’Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18°
(diciottesimo) anno di età e che non siano sotto tutela, presentando domanda in
carta libera con firma autenticata dal Presidente dell’Associazione o dagli
Uffici Pubblici a tanto abilitati. Coloro che non hanno raggiunto il 18° anno
possono far parte dell’Associazione sotto la responsabilità di un genitore o
del tutore.
Art.
7 I
Soci possono essere “ordinari” e “sostenitori”:
a)
i soci ordinari sono obbligati ad allegare alla domanda di adesione, una
dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà ad essere cremati, come
previsto dall’Art. 79 del DPR 285/90 e dalla Legge n. 675/1996;
b)
i soci sostenitori possono non manifestare la volontà di essere cremati
e non possono far parte degli Organi Dirigenti dell’Associazione;
c)
l’ammissione a socio è subordinata al parere della Segreteria;
d)
al momento dell’ammissione a socio, il richiedente deve versare la
quota associativa, il cui importo minimo viene stabilito, di anno in anno, dal
Consiglio Direttivo;
e)
al candidato socio viene consegnata copia dello Statuto Sociale e del
Regolamento. Se egli accetta le regole in essi contenute è tenuto a
rispettarle;
f)
il rinnovo annuale dell’adesione deve essere accompagnato dal
versamento della quota associativa entro il mese di Giugno di ogni anno. In caso
di morosità, il socio verrà avvertito entro l’anno con lettera raccomandata.
Non regolarizzando la propria posizione sarà dichiarato inadempiente.
Art.
8 In
caso di decesso di un socio non in pari con i versamenti delle quote, i
familiari o gli eredi dovranno provvedere a regolarizzare la posizione.
Art.
9 I
soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:
a)
di avvalersi di tutti i servizi dell’Associazione;
b)
di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali Ordinarie e
Straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno;
c)
partecipare, con il proprio voto, all’elezione del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Sindaci revisori;
d)
di essere eletti negli organi sociali dell’Associazione purché siano
iscritti da almeno 6 (sei) mesi;
e)
i soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali.
Art.
10 La
qualità di socio si perde per morosità e per dimissioni.
Art.
11 Sono
organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea Generale dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
la Segreteria;
e)
il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art.
14 Le
Assemblee saranno valide, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il
50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti. Trascorsa una ora
dall’orario fissato, l’Assemblea passa in seconda convocazione e delibera
qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno adottate a
maggioranza semplice degli intervenuti.
Art.
16 Le
Assemblee saranno convocate mediante l’affissione di manifesti, comunicati
stampa e, comunque, con la massima pubblicità.
Art.
17 L’Assemblea
per l’elezione del Consiglio Direttivo viene convocata una volta ogni 4
(quattro) anni.
Art.
18 Il
Consiglio Direttivo è eletto, dall’Assemblea dei Soci, con voto diretto e
segreto, sulla base di una lista aperta proposta da un’apposita Commissione
Elettorale nominata, con voto palese, dall’Assemblea stessa.
Art.
19 Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15
(quindici) membri e sarà sempre di numero dispari. Esso si riunisce almeno una
volta ogni 60 giorni ed ha i seguenti compiti:
a)
nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Economo ed
un quinto componente al quale viene affidata una specifica responsabilità.
Questi fanno parte, di diritto, della Segreteria;
b)
delibera sui programmi e sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
c)
delibera nel merito degli argomenti sottoposti al suo esame dal
Presidente o dai suoi componenti;
d)
delibera sulle norme regolamentari relative ai colombari, urne cinerarie,
lavori di ristrutturazione o di ampliamento del Tempio;
e)
delibera in merito alla destinazione di contributi ad iniziative
culturali e benefiche, ad Associazioni senza fini di lucro il cui scopo non sia
in contrasto con le finalità dell’Associazione;
f)
convoca l’Assemblea dei soci e ne stabilisce l’Ordine del Giorno;
Esso
può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario.
Tutte
le Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e
messe a disposizione di tutti i soci. I verbali verranno sottoposti
all’approvazione della riunione successiva.
Art.
20 I
membri del Consiglio Direttivo cooperano col Presidente e con la Segreteria per
la buona conduzione dell’Associazione. A tal scopo, specifici incarichi
verranno assegnati ai componenti l’Organismo, secondo le necessità che
saranno individuate nel corso della loro carica elettiva.
Art.
21 Le
delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se adottate con la presenza
della maggioranza dei suoi membri.
Art.
22 Il
Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 (quattro) anni e può essere
totalmente o parzialmente riconfermato.
Art.
23
I Consiglieri che si dimetteranno nel corso del loro mandato, verranno
sostituiti attingendo, a scalare, dai candidati non risultati eletti nella
votazione che ha eletto il Consiglio Direttivo in carica.
Art.
24 Qualora
il Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, perdesse più di un terzo dei
suoi membri, si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero organismo,
convocando un’apposita Assemblea dei Soci.
Art.
25 Il
Presidente viene eletto dal Consigli Direttivo e non può ricoprire tale carica
per più di due mandati;
a) rappresenta legalmente l’Associazione e, durante la sua carica, è depositario della firma presso gli Istituti di Credito nei quali, su delibera del Consiglio Direttivo, viene depositato il capitale;
b) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo del quale presiede le sedute. Così dicasi per la Segreteria e per l’Assemblea dei Soci;
c) può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a firmare assegni ed a compiere operazioni bancarie per conto dell’Associazione.
Art.
26 Il
Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il
Presidente in sua assenza nelle mansioni non di esclusiva competenza
presidenziale.
Art.
27 La
Segreteria è composta da non meno di 5 (cinque) membri. Essa è tenuta ad
operare nel rispetto delle decisioni del Consiglio Direttivo e delle indicazioni
del Presidente. Si riunisce almeno una volta al mese o quando il Presidente o il
Vice Presidente ritengono giusto convocarla.
Art.
28 La
Segreteria sovrintende al lavoro del personale addetto all’Amministrazione;
sovrintende agli acquisti ed al corretto uso dei forni crematori, al consumo dei
combustibili, all’acquisto ed immagazzinamento delle urne cinerarie e di ogni
altro bene dell’Associazione; sorveglia sulla tenuta e conservazione del
Tempio e dei giardini annessi nonché sul comportamento e l’operato dei
necrofori dipendenti; sovrintende all’esecuzione di tutti i lavori per la
manutenzione, la ristrutturazione e l’ampliamento del Tempio.
Art.
29 Tutte
le riunioni e le decisioni assunte dalla Segreteria, dovranno essere
verbalizzate e riportate su apposito registro. Le decisioni assunte con
carattere di urgenza in assenza di una precisa indicazione del Consiglio
Direttivo, dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo stesso nella
riunione successiva.
Art.
30 Il
Collegio dei Sindaci Revisori viene eletto dall’Assemblea dei Soci, con voto
diretto e segreto. Si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti
tra i soci ed i non soci. Dura in carica 4 (quattro) anni e funziona a norma di
Legge. Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente. I risultati delle
ispezioni periodiche, individuali e collettive dei Sindaci, sulla regolarità
contabile dell’Associazione, da effettuarsi almeno ogni trimestre, sono
annotati in apposito libro tenuto e conservato a cura del Presidente del
Collegio e vengono rimessi al Presidente dell’Associazione. I Sindaci Revisori
partecipano alle Riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il
Collegio redige un proprio rapporto sul bilancio di fine anno da sottoporre
all’attenzione dell’annuale Assemblea dei Soci.
Art.
31 L’esercizio
finanziario sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazione
dell’inventario e del bilancio dell’anno trascorso.
Il
Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni
anno.
I
due bilanci, con tutti i documenti giustificativi, dovranno trovarsi nella sede
sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione
dell’Assemblea dei soci, i quali potranno prenderne visione.
Art.
32 Tutti
i membri degli organismi dirigenti, esecutivi o di controllo presteranno la loro
opera a puro titolo gratuito.
Art.
33 L’Associazione
può essere sciolta solo per volontà della maggioranza dei soci, i quali
dovranno esser consultati tramite un apposito questionario inviato al loro
domicilio, ed a seguito di specifica delibera della maggioranza dei soci
convocati in apposita Assemblea.
Art.
34 In
caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi residui ed i ricavi realizzati
dall’alienazione dei beni immobili e mobili, dovranno essere devoluti ad
associazioni senza finalità di lucro che operano sul territorio di competenza
dell’Associazione.
Il
Tempio, con i suoi annessi e connessi verrà consegnato al Comune di Livorno,
come previsto dall’atto di concessione del terreno del 15 Febbraio 1908.
Regolamento
Art.
1
Il presente Regolamento fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Sociale,
con particolare richiamo agli Art. 3 (Comma A e B), 6, 7, 8, 9, 10.
Art.
2
I loculi destinati alla conservazione delle ceneri vengono assegnati in
concessione ai soci per un periodo massimo di 25 anni.
Il
costo di tale concessione viene fissato dal Consiglio Direttivo ed è composto
da una quota associativa straordinaria quale contributo di salvaguardia e
sostegno istituzionale e dal costo di costruzione dei loculi stessi che verranno
coperti, a cura dell’Associazione, con marmo bianco comune e fissati con 4
(quattro) borchie in acciaio inox.
Art.
3
I loculi possono essere assegnati in vita ai soli soci ordinari e non possono
essere ceduti a terzi, salvo che siano parenti di primo grado (coniugi, figli,
fratelli, genitori).
Art.
4
Per i non soci, i loculi possono essere assegnati, constata la disponibilità,
per un periodo identico a quello dei soci. Per essi, al momento della richiesta,
deve essere versata una quota associativa straordinaria, unitamente al costo del
loculo stesso, stabiliti ogni anno, dal Consiglio Direttivo.
Art.
5 Qualora
un socio assegnatario di loculo chieda di tumulare in esso un’urna di
famigliare non socio, ciò sarà concesso nel rispetto della sua volontà,
previo versamento di una quota sociale straordinaria, unitamente ad una quota di
rivalutazione del loculo, anch’esse stabilite, di anno in anno, dal Consiglio
Direttivo.
Art.
6 Un
loculo può contenere non più di 2 (due) urne, perciò, al momento della
deposizione della seconda urna, dovrà essere pagato 1/25° del valore dal tempo
di ingresso della prima urna a quella successiva.
Art.
7 I
loculi non utilizzati al 25° anno dall’assegnazione, torneranno a
disposizione dell’Associazione, che ne darà comunicazione agli interessati e
darà priorità ai medesimi per una nuova assegnazione.
Art.
8 La
copertura di più loculi con un unico marmo, deve essere autorizzata dalla
Segreteria dell’Associazione, tale autorizzazione sarà data dopo
l’effettuazione del versamento relativo alle differenze che intercorrono tra
le disposizioni delle varie urne, allo scopo di poter conservare le urne fino
alla scadenza degli anni 25 , a partire dall’ultima deposizione.
Art.
9 Stabilito
che i loculi vengono dati in concessione per un periodo di anni 25 e che le
ceneri nei loculi debbono essere conservate per eguale periodo, ne consegue che
in caso in cui il loculo sia stato assegnato precedentemente rispetto al momento
della deposizione delle ceneri, dovrà essere versato 1/25° del valore dal
tempo di assegnazione a quello di uso.
Art.
10 Il
rinnovo della concessione per la permanenza delle urne in un loculo, dopo la
scadenza dei 25 anni, può avvenire su richiesta dei famigliari, mediante
pagamento dell’intera quota di concessione, nei reparti stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Art.
11 Scaduto
il tempo di 25 anni dalla deposizione dell’urna in un loculo, se non sarà
richiesto il rinnovo della concessione, l’Associazione provvede a liberare il
medesimo con diritto di riassegnazione a chi ne faccia richiesta, sempre che
possieda i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.
Art.
12 Nel
caso che i resti inceneriti vengano trasferiti in tomba o in altro cimitero, il
loculo rimasto libero verrà riacquisito dall’Associazione, salvo che parenti
di primo grado ed iscritti all’Associazione ne facciano richiesta antro 3
(tre) mesi.
Art.
13 Nel
caso in cui un socio abbia avuto in concessione un loculo e, per dimissioni o
per morosità, abbia perduto i diritti del socio, potrà usufruire del loculo
stesso (se disponibile) oppure uno di pari valore previo versamento del loculo e
della quota associativa straordinaria.
Art.
14 Il
trasferimento dei resti da un loculo ad un altro può avvenire, su richiesta dei
famigliari, se il primo loculo sarà stato occupato per un periodo inferiore ai
6 (sei) anni. In questo caso, l’Associazione praticherà uno sconto sul loculo
richiesto pari al 25° del valore del primo. Se tale richiesta verrà avanzata
da un famigliare non socio, non si praticherà alcuno sconto ma lo si assegnerà
egualmente al richiedente.
Art.
15 Le
urne contenenti le ceneri tolte dai loculi dopo 25 anni, verranno conservate in
appositi locali per almeno 12 mesi, dopo di che verrà provveduto a riversarle
nel cinerario comune. Tale operazione sarà registrata su apposito registro
annotando su di esso, oltre alla data dell’avvenuto trasferimento, anche i
dati personali riportati sul marmo che ricopriva il loculo.
Art.
16 La
deposizione delle ceneri nel Cinerario Comune verrà effettuata a titolo
gratuito.
Art.
17 Per
i non soci che scelgono come destinazione finale delle proprie ceneri il
cinerario comune i famigliari o chi per essi saranno tenuti a versare una quota
che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.