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CROCE VERDE P.A. LUCCA

SOCREM-LIVORNO

 

STATUTO CREMAZIONE E REGOLAMENTO

COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1 L’Associazione denominata Società per la Cremazione (So.Crem.), venne costituita in Livorno in 2 Marzo 1902 ed era eretta come Ente Morale con R.D. n. 552 del 26 Dicembre 1909.

Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale, e può partecipare al Coordinamento Regionale.

 

Art. 2 L’Associazione non ha fini di lucro ed è un’organizzazione pluralista di utilità sociale ai sensi della Legge n. 460 del 1997, Art. 10, Comma 1 sub A nn. 8, 11, 4, 6 sub A cpv;

L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto sotto forma di prestazione di servizi gratuiti o scontati ai propri soci (se non di modico valore), utili o avanzati di gestione, che sono unicamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o integrative, queste ultime non prevalenti nella misura di cui all’Art. 10 Comma 5, cpv della Legge 460/97 e con gestione e contabilità separate.

 

Art. 3 Nell’ambito del fine fondamentale della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente nonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, l’Associazione ha per scopo:

a)     la cremazione delle salme;

b)     favorire le ricerche di mezzi tecnici per rendere sempre più innocui i resti mortali;

c)     contribuire, anche economicamente, alla ricerca scientifica per la salvaguardia dell’ambiente;

d)     far conoscere il rito della cremazione;

e)     coinvolgere per questi scopi gli Enti e le Istituzioni pubblici e privati;

f)      favorire, con tutti i mezzi di cui l’Associazione dispone, la creazione di altre Associazioni similari;

g)     promuovere, presso la Pubblica Amministrazione, riforme e leggi atte a favorire il diffondersi della cremazione.

 

PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI

 

Art. 4 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)     dalle rendite accumulate;

b)     dai beni mobili e immobili di proprietà;

c)     dalle donazioni, contributi ed apporti economici elargiti a favore dell’Associazione;

I proventi dell’Associazione sono costituiti:

d)     dalle quote di iscrizione versate dai soci;

e)     dai corrispettivi versati dai Comuni convenzionati che si avvalgono, a prezzo di costo, del servizio di cremazione presso i forni crematori che l’Associazione gestisce;

f)      delle somme corrisposte dai Comuni non convenzionati;

g)     da qualunque altro introito percepito in attuazione delle finalità istituzionali.

 

Art. 5  I proventi e il patrimonio sociale devono essere utilizzati per raggiungere gli scopi per i quali l’Associazione si è costituita. Essa, su delibera del Consiglio d’Amministrazione, potrà compiere elargizioni a favore di altre Onlus.

 

SOCI

 

Art. 6 Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che non siano sotto tutela, presentando domanda in carta libera con firma autenticata dal Presidente dell’Associazione o dagli Uffici Pubblici a tanto abilitati. Coloro che non hanno raggiunto il 18° anno possono far parte dell’Associazione sotto la responsabilità di un genitore o del tutore.

 

Art. 7 I Soci possono essere “ordinari” e “sostenitori”:

a)     i soci ordinari sono obbligati ad allegare alla domanda di adesione, una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà ad essere cremati, come previsto dall’Art. 79 del DPR 285/90 e dalla Legge n. 675/1996;

b)     i soci sostenitori possono non manifestare la volontà di essere cremati e non possono far parte degli Organi Dirigenti dell’Associazione;

c)     l’ammissione a socio è subordinata al parere della Segreteria;

d)     al momento dell’ammissione a socio, il richiedente deve versare la quota associativa, il cui importo minimo viene stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;

e)     al candidato socio viene consegnata copia dello Statuto Sociale e del Regolamento. Se egli accetta le regole in essi contenute è tenuto a rispettarle;

f)      il rinnovo annuale dell’adesione deve essere accompagnato dal versamento della quota associativa entro il mese di Giugno di ogni anno. In caso di morosità, il socio verrà avvertito entro l’anno con lettera raccomandata. Non regolarizzando la propria posizione sarà dichiarato inadempiente.

 

Art. 8 In caso di decesso di un socio non in pari con i versamenti delle quote, i familiari o gli eredi dovranno provvedere a regolarizzare la posizione.

 

Art. 9 I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:

a)     di avvalersi di tutti i servizi dell’Associazione;

b)     di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno;

c)     partecipare, con il proprio voto, all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori;

d)     di essere eletti negli organi sociali dell’Associazione purché siano iscritti da almeno 6 (sei) mesi;

e)   i soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali.

 

Art. 10 La qualità di socio si perde per morosità e per dimissioni.

 

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11 Sono organi dell’Associazione:

a)     l’Assemblea Generale dei Soci;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)     la Segreteria;

e)     il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

LE ASSEMBLEE

 

Art. 12 Le Assemblee Ordinarie vengono convocate almeno una volta all’anno per discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente, del Bilancio Preventivo dell’anno in corso e tutto quello che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno porre all’Ordine del Giorno.

 

Art. 13 Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti che dovranno indicare, per iscritto, i motivi della convocazione. Ogni socio può delegare altro socio per intervenire alle assemblee straordinarie e ordinarie, esclusa però l’elezione delle cariche sociali. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

Art. 14 Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti. Trascorsa una ora dall’orario fissato, l’Assemblea passa in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice degli intervenuti.

 

Art. 15 Le Assemblee potranno apportare modifiche al presente Statuto Sociale, quando queste siano proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti.

 

Art. 16 Le Assemblee saranno convocate mediante l’affissione di manifesti, comunicati stampa e, comunque, con la massima pubblicità.

 

Art. 17 L’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo viene convocata una volta ogni 4 (quattro) anni.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è eletto, dall’Assemblea dei Soci, con voto diretto e segreto, sulla base di una lista aperta proposta da un’apposita Commissione Elettorale nominata, con voto palese, dall’Assemblea stessa.

 

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri e sarà sempre di numero dispari. Esso si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni ed ha i seguenti  compiti:

a)     nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Economo ed un quinto componente al quale viene affidata una specifica responsabilità. Questi fanno parte, di diritto, della Segreteria;

b)     delibera sui programmi e sulla gestione finanziaria dell’Associazione;

c)     delibera nel merito degli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dai suoi componenti;

d)     delibera sulle norme regolamentari relative ai colombari, urne cinerarie, lavori di ristrutturazione o di ampliamento del Tempio;

e)     delibera in merito alla destinazione di contributi ad iniziative culturali e benefiche, ad Associazioni senza fini di lucro il cui scopo non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione;

f)      convoca l’Assemblea dei soci e ne stabilisce l’Ordine del Giorno;

Esso può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario.

Tutte le Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e messe a disposizione di tutti i soci. I verbali verranno sottoposti all’approvazione della riunione successiva.

 

Art. 20 I membri del Consiglio Direttivo cooperano col Presidente e con la Segreteria per la buona conduzione dell’Associazione. A tal scopo, specifici incarichi verranno assegnati ai componenti l’Organismo, secondo le necessità che saranno individuate nel corso della loro carica elettiva.

 

Art. 21 Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 (quattro) anni e può essere totalmente o parzialmente riconfermato.

 

Art. 23 I Consiglieri che si dimetteranno nel corso del loro mandato, verranno sostituiti attingendo, a scalare, dai candidati non risultati eletti nella votazione che ha eletto il Consiglio Direttivo in carica.

 

Art. 24 Qualora il Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, perdesse più di un terzo dei suoi membri, si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero organismo, convocando un’apposita Assemblea dei Soci.

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 25 Il Presidente viene eletto dal Consigli Direttivo e non può ricoprire tale carica per più di due mandati;

a)     rappresenta legalmente l’Associazione e, durante la sua carica, è depositario della firma presso gli Istituti di Credito nei quali, su delibera del Consiglio Direttivo, viene depositato il capitale;

b)     coordina il lavoro del Consiglio Direttivo del quale presiede le sedute. Così dicasi per la Segreteria e per l’Assemblea dei Soci;

c)     può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a firmare assegni ed a compiere operazioni bancarie per conto dell’Associazione.

 

IL VICE PRESIDENTE

 

Art. 26 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in sua assenza nelle mansioni non di esclusiva competenza presidenziale.

 

LA SEGRETERIA

 

Art. 27 La Segreteria è composta da non meno di 5 (cinque) membri. Essa è tenuta ad operare nel rispetto delle decisioni del Consiglio Direttivo e delle indicazioni del Presidente. Si riunisce almeno una volta al mese o quando il Presidente o il Vice Presidente ritengono giusto convocarla.

 

Art. 28 La Segreteria sovrintende al lavoro del personale addetto all’Amministrazione; sovrintende agli acquisti ed al corretto uso dei forni crematori, al consumo dei combustibili, all’acquisto ed immagazzinamento delle urne cinerarie e di ogni altro bene dell’Associazione; sorveglia sulla tenuta e conservazione del Tempio e dei giardini annessi nonché sul comportamento e l’operato dei necrofori dipendenti; sovrintende all’esecuzione di tutti i lavori per la manutenzione, la ristrutturazione e l’ampliamento del Tempio.

 

Art. 29 Tutte le riunioni e le decisioni assunte dalla Segreteria, dovranno essere verbalizzate e riportate su apposito registro. Le decisioni assunte con carattere di urgenza in assenza di una precisa indicazione del Consiglio Direttivo, dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo stesso nella riunione successiva.

 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

 

Art. 30 Il Collegio dei Sindaci Revisori viene eletto dall’Assemblea dei Soci, con voto diretto e segreto. Si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra i soci ed i non soci. Dura in carica 4 (quattro) anni e funziona a norma di Legge. Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente. I risultati delle ispezioni periodiche, individuali e collettive dei Sindaci, sulla regolarità contabile dell’Associazione, da effettuarsi almeno ogni trimestre, sono annotati in apposito libro tenuto e conservato a cura del Presidente del Collegio e vengono rimessi al Presidente dell’Associazione. I Sindaci Revisori partecipano alle Riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio redige un proprio rapporto sul bilancio di fine anno da sottoporre all’attenzione dell’annuale Assemblea dei Soci.

 

BILANCIO ANNUALE

 

Art. 31 L’esercizio finanziario sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazione dell’inventario e del bilancio dell’anno trascorso.

Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno.

I due bilanci, con tutti i documenti giustificativi, dovranno trovarsi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei soci, i quali potranno prenderne visione.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 32 Tutti i membri degli organismi dirigenti, esecutivi o di controllo presteranno la loro opera a puro titolo gratuito.

 

Art. 33 L’Associazione può essere sciolta solo per volontà della maggioranza dei soci, i quali dovranno esser consultati tramite un apposito questionario inviato al loro domicilio, ed a seguito di specifica delibera della maggioranza dei soci convocati in apposita Assemblea.

 

Art. 34 In caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi residui ed i ricavi realizzati dall’alienazione dei beni immobili e mobili, dovranno essere devoluti ad associazioni senza finalità di lucro che operano sul territorio di competenza dell’Associazione.

Il Tempio, con i suoi annessi e connessi verrà consegnato al Comune di Livorno, come previsto dall’atto di concessione del terreno del 15 Febbraio 1908.

 

Regolamento

 

Art. 1 Il presente Regolamento fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, con particolare richiamo agli Art. 3 (Comma A e B), 6, 7, 8, 9, 10.

 

Art. 2 I loculi destinati alla conservazione delle ceneri vengono assegnati in concessione ai soci per un periodo massimo di 25 anni.

Il costo di tale concessione viene fissato dal Consiglio Direttivo ed è composto da una quota associativa straordinaria quale contributo di salvaguardia e sostegno istituzionale e dal costo di costruzione dei loculi stessi che verranno coperti, a cura dell’Associazione, con marmo bianco comune e fissati con 4 (quattro) borchie in acciaio inox.

 

Art. 3 I loculi possono essere assegnati in vita ai soli soci ordinari e non possono essere ceduti a terzi, salvo che siano parenti di primo grado (coniugi, figli, fratelli, genitori).

 

Art. 4 Per i non soci, i loculi possono essere assegnati, constata la disponibilità, per un periodo identico a quello dei soci. Per essi, al momento della richiesta, deve essere versata una quota associativa straordinaria, unitamente al costo del loculo stesso, stabiliti ogni anno, dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 Qualora un socio assegnatario di loculo chieda di tumulare in esso un’urna di famigliare non socio, ciò sarà concesso nel rispetto della sua volontà, previo versamento di una quota sociale straordinaria, unitamente ad una quota di rivalutazione del loculo, anch’esse stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 Un loculo può contenere non più di 2 (due) urne, perciò, al momento della deposizione della seconda urna, dovrà essere pagato 1/25° del valore dal tempo di ingresso della prima urna a quella successiva.

 

Art. 7 I loculi non utilizzati al 25° anno dall’assegnazione, torneranno a disposizione dell’Associazione, che ne darà comunicazione agli interessati e darà priorità ai medesimi per una nuova assegnazione.

 

Art. 8 La copertura di più loculi con un unico marmo, deve essere autorizzata dalla Segreteria dell’Associazione, tale autorizzazione sarà data dopo l’effettuazione del versamento relativo alle differenze che intercorrono tra le disposizioni delle varie urne, allo scopo di poter conservare le urne fino alla scadenza degli anni 25 , a partire dall’ultima deposizione.

 

Art. 9 Stabilito che i loculi vengono dati in concessione per un periodo di anni 25 e che le ceneri nei loculi debbono essere conservate per eguale periodo, ne consegue che in caso in cui il loculo sia stato assegnato precedentemente rispetto al momento della deposizione delle ceneri, dovrà essere versato 1/25° del valore dal tempo di assegnazione a quello di uso.

 

Art. 10 Il rinnovo della concessione per la permanenza delle urne in un loculo, dopo la scadenza dei 25 anni, può avvenire su richiesta dei famigliari, mediante pagamento dell’intera quota di concessione, nei reparti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 Scaduto il tempo di 25 anni dalla deposizione dell’urna in un loculo, se non sarà richiesto il rinnovo della concessione, l’Associazione provvede a liberare il medesimo con diritto di riassegnazione a chi ne faccia richiesta, sempre che possieda i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.

 

Art. 12 Nel caso che i resti inceneriti vengano trasferiti in tomba o in altro cimitero, il loculo rimasto libero verrà riacquisito dall’Associazione, salvo che parenti di primo grado ed iscritti all’Associazione ne facciano richiesta antro 3 (tre) mesi.

 

Art. 13 Nel caso in cui un socio abbia avuto in concessione un loculo e, per dimissioni o per morosità, abbia perduto i diritti del socio, potrà usufruire del loculo stesso (se disponibile) oppure uno di pari valore previo versamento del loculo e della quota associativa straordinaria.

 

Art. 14 Il trasferimento dei resti da un loculo ad un altro può avvenire, su richiesta dei famigliari, se il primo loculo sarà stato occupato per un periodo inferiore ai 6 (sei) anni. In questo caso, l’Associazione praticherà uno sconto sul loculo richiesto pari al 25° del valore del primo. Se tale richiesta verrà avanzata da un famigliare non socio, non si praticherà alcuno sconto ma lo si assegnerà egualmente al richiedente.

 

Art. 15 Le urne contenenti le ceneri tolte dai loculi dopo 25 anni, verranno conservate in appositi locali per almeno 12 mesi, dopo di che verrà provveduto a riversarle nel cinerario comune. Tale operazione sarà registrata su apposito registro annotando su di esso, oltre alla data dell’avvenuto trasferimento, anche i dati personali riportati sul marmo che ricopriva il loculo.

 

Art. 16 La deposizione delle ceneri nel Cinerario Comune verrà effettuata a titolo gratuito.

 

Art. 17 Per i non soci che scelgono come destinazione finale delle proprie ceneri il cinerario comune i famigliari o chi per essi saranno tenuti a versare una quota che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 Dell’imminente trasferimento delle ceneri nel Cinerario Comune dovrà essere data comunicazione, tramite apposito avviso da collocare sul loculo interessato, almeno 30 giorni prima della data fissata per il trasferimento stesso.

 

Art. 19 Gli Uffici Amministrativi osserveranno il seguente orario per il pubblico:

            dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal Lunedì al Venerdì;

            dalle ore 08.30 alle ore 12.30 nei giorni di Sabato e prefestivi.

L’ufficio del Tempio Cinerario sito all’interno del Cimitero della Cigna osserverà l’orario del cimitero stesso.

 

 

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